Indagini effettive come strumento utile a stabilire la verità. Abuso del segreto di stato per garantire l’impunità. Dimensione procedurale dell'art. 3 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
La decisione di apporre il segreto di Stato ad informazioni di dominio pubblico per evitare la condanna di taluni imputati per gravi maltrattamenti viola l’art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale. Perché il divieto di tortura risulti efficace, infatti, non è sufficiente che le autorità si impegnino a condurre indagini effettive, capaci di accertare la verità sull’accaduto, ma è altresì necessario che i responsabili dei crimini commessi vengano condannati. In quest’ottica, l’uso del segreto di Stato rispetto ad informazioni già note alla generalità dei consociati, non rivelandosi utile a preservare la riservatezza delle stesse, risulta strumentalizzato allo scopo di garantire l’impunità. (Nel caso di specie, il ricorrente, conosciuto anche con il nome di Abu Omar, è stato vittima di un’operazione di rendition condotta dalla CIA con l’aiuto di alcuni agenti dello Stato italiano. A fronte del suo rapimento avvenuto a Milano, le autorità italiane avviano un’indagine, che riesce ad accertare la verità sulla scomparsa del ricorrente e che consente di identificare i responsabili dei maltrattamenti da lui subiti. All’inchiesta, però, non seguono le opportune condanne, giacché le informazioni relative agli elementi di prova raccolti vengono coperte da segreto di Stato, nonostante esse fossero già state ampiamente diffuse dalla stampa).
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