Indagini effettive come strumento utile a stabilire la verità e a incentivare la fiducia nelle istituzioni. Dimensione procedurale dell'art. 3 CEDU. Dimensione collettiva del diritto alla verità.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Massima
1. Il mancato svolgimento di un’inchiesta efficace e approfondita a fronte della denuncia del ricorrente di aver subito maltrattamenti e di essere stato sottoposto a detenzione segreta nel corso di un’operazione di rendition viola l'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale.
2. Quando pervengono accuse credibili riguardo a gravi violazioni dei diritti umani, le autorità non possono esimersi dal promuovere una seria azione di indagine volta ad accertare la verità sull’accaduto. Le vittime hanno infatti il diritto di ottenere una ricostruzione accurata delle circostanze che hanno comportato le sofferenze subite. Inoltre, quando i fatti lamentati sono di particolare gravità, anche la collettività ha il diritto di venir informata circa l’andamento e l’esito delle indagini.
3. Indagini capaci di accertare la responsabilità dei colpevoli di gravi violazioni, cui segua un’effettiva punizione, incentivano la fiducia nelle istituzioni, testimoniando l’aderenza delle autorità inquirenti ai principi dello stato di diritto.
(Nel caso di specie, il ricorrente, palestinese apolide sospettato di aver posto in essere atti di terrorismo, catturato in Pakistan e trasferito, tra l’altro, in un centro di detenzione segreto della CIA in Lituania, esperisce le vie giudiziali, lamentando di essere stato arbitrariamente detenuto dalla CIA con la complicità della Lituania e di aver subito gravi maltrattamenti. L’attività di indagine intrapresa dalle autorità non si è rivelata, però, effettiva ed è quindi risultata insufficiente a garantire l’efficacia del divieto di tortura).
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