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Yurttas c. Turchia, Nn. 25143/94, 27098/95, Corte EDU (Terza Sezione), 27 maggio 2004

Abstract

Deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Privazione della libertà personale di sospettati terroristi senza l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria. Ambito di applicazione territoriale di una deroga in caso di stato d’urgenza. Diffusione di propaganda separatista attraverso il dibattito politico. Limitazioni arbitrarie del dibattito politico. 

Riferimenti normativi

Art. 15 CEDU
Art. 10 CEDU
Art. 5 CEDU

Massima

1. La detenzione del ricorrente, presunto terrorista, per un periodo di undici giorni senza che fosse tradotto davanti all’autorità giudiziaria viola l’art. 5, par. 3 della Convenzione EDU. La Corte riconosce le difficoltà correlate alle indagini aventi ad oggetto fatti di terrorismo, ma evidenzia che ciò non autorizza le autorità ad arrestare i sospettati trascurando le garanzie di cui all’art. 5 CEDU. 

2. La condanna penale del ricorrente per propaganda separatista viola l’art. 10 CEDU. Sebbene le dichiarazioni incriminate criticassero le azioni intraprese dalle autorità turche contro la minoranza curda, la Corte EDU osserva che il ricorrente si era espresso in qualità di politico e che le sue affermazioni non incitavano né all’uso della violenza, né alla resistenza armata, né all’insurrezione, né, tantomeno, esse si risolvevano nell’incitamento all’odio. Per queste ragioni, la condanna del ricorrente deve ritenersi non necessaria in una società democratica, in quanto risulta sproporzionata rispetto all’obiettivo di salvaguardare l’integrità territoriale perseguito dalle autorità turche. 

3. L'estensione degli effetti di una deroga in caso di stato d’urgenza a territori non esplicitamente indicati nell'avviso della stessa è in contrasto con quanto disposto dall’art. 15 CEDU, giacché le deroghe alla Convenzione sono consentite solamente “nella stretta misura in cui la situazione lo richieda”. In conseguenza, le misure di deroga potranno essere applicate solamente nelle aree in cui è stato proclamato uno stato di emergenza.
(Nel caso di specie, il ricorrente, presunto terrorista, lamentava la violazione dell’art. 5 CEDU rispetto al suo arresto e alla sua detenzione eseguiti dalle autorità turche nella città di Ankara. Il Governo opponeva la sussistenza in Turchia di uno stato d’urgenza ex art. 15 CEDU, circostanza ritenuta idonea ad escludere la violazione della Convenzione. I giudici di Strasburgo rilevano, però, che la città di Ankara non figurava tra i territori in cui lo stato d’urgenza era stato proclamato, con la conseguenza che non poteva parlarsi di legittime misure di deroga alla Convenzione in riferimento ai fatti portati all’attenzione della Corte).