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Abdülsamet Yaman c. Turchia, N. 32446/96, Corte EDU (Seconda Sezione), 2 novembre 2004

Abstract

Le indagini su fatti di terrorismo devono essere condotte nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 5 CEDU. Deroga alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in caso di stato d’urgenza. Ambito di applicazione territoriale di una deroga in caso di stato d’urgenza.

Riferimenti normativi

Art. 15 CEDU
Art. 5 CEDU

Massima

1. La detenzione del ricorrente, sospettato di aver commesso atti di terrorismo, per un periodo di nove giorni senza che fosse tempestivamente tradotto davanti all’autorità giudiziaria e senza che avesse accesso al sindacato dell’autorità giudiziaria circa la legittimità della sua detenzione viola l’art. 5, paragrafi 3 e 4 della Convenzione EDU. La Corte rileva, inoltre, la violazione dell’art. 5, par. 5 CEDU, in considerazione dell’incapacità dell’ordinamento turco di garantire ricorsi effettivi volti a conseguire una riparazione in caso di illegittima privazione della libertà personale. 

2. L'estensione degli effetti di una deroga in caso di stato d’urgenza a territori non esplicitamente indicati nell'avviso della stessa è in contrasto con quanto disposto dall’art. 15 CEDU. Le misure di deroga possono infatti essere applicate solamente nelle aree in cui è stato proclamato uno stato di emergenza.
(Nel caso di specie, il ricorrente, presunto terrorista, lamentava la violazione dell’art. 5 CEDU rispetto all’arresto e la detenzione eseguiti dalle autorità turche nella città di Adana. Il Governo opponeva la sussistenza in Turchia di uno stato d’urgenza ex art. 15 CEDU, circostanza ritenuta idonea ad escludere la violazione della Convenzione. I giudici di Strasburgo rilevano, però, che la città di Adana non figurava tra i territori in cui lo stato d’urgenza era stato proclamato, con la conseguenza che non poteva parlarsi di legittime misure di deroga alla Convenzione in riferimento ai fatti portati all’attenzione della Corte).