Proporzionalità delle misure di deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Privazione della libertà personale di sospettati terroristi senza l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi
Art. 15 CEDU
Art. 5 CEDU
Massima
La detenzione di un presunto terrorista per un periodo di undici giorni prima che questi fosse tradotto davanti all’autorità giudiziaria è in contrasto con l’art. 5, par. 3 CEDU, a nulla rilevando l’avviso di deroga alla Convenzione in caso di stato d’urgenza emesso dalla Turchia ai sensi art. 15 CEDU. La Corte evidenzia che il pericolo rappresentato dalle attività terroristiche del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) nella Turchia sud-orientale e le difficoltà correlate alle indagini aventi ad oggetto fatti di terrorismo non giustificano il trattamento del ricorrente, che risulta eccedere quanto strettamente necessario a contrastare le esigenze della situazione, contrariamente a quanto demandato dall’art. 15 CEDU.
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