Proporzionalità delle misure di deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Privazione della libertà personale di sospettati terroristi senza il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi
Art. 15 CEDU
Art. 5 CEDU
Massima
Le difficoltà correlate alle indagini aventi ad oggetto attività di terrorismo non autorizzano la detenzione di sospettati in incommunicado, senza la garanzia di contatti con l’autorità giudiziaria, a nulla rilevando la sussistenza di uno stato d’urgenza ex art. 15 CEDU. Tale trattamento risulta infatti eccedere quanto strettamente necessario a contrastare le esigenze della situazione.
(Il caso di specie riguarda la detenzione di presunti terroristi per un periodo compreso tra i sedici e i ventitré giorni, senza che fossero tradotti davanti all’autorità giudiziaria. La Corte riscontra la violazione dell’art. 5, par. 3 CEDU).
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