Proporzionalità delle misure di deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Privazione della libertà personale di sospettati terroristi in violazione dell’art. 5 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 15 CEDU
Art. 5 CEDU
Massima
L’esigenza di tutelare la nazione dalla minaccia terroristica non legittima la detenzione di sospettati in incommunicado, né la mancata previsione di garanzie contro possibili abusi, a prescindere dalla sussistenza di una situazione emergenziale ex art. 15 CEDU. Tali misure risultano infatti eccedere quanto strettamente necessario a contrastare le esigenze della situazione.
(Nel caso di specie, un presunto membro dell’organizzazione armata Yekbun (Partito Popolare Unito del Kurdistan) era stato detenuto per diciotto giorni consecutivi senza essere tradotto davanti all’autorità giudiziaria e senza aver ottenuto una valutazione giudiziale della legittimità della sua reclusione. La Corte riscontra la violazione dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 5 CEDU, a nulla rilevando l’avviso di deroga alla Convenzione in caso di stato d’urgenza emesso dalla Turchia ai sensi art. 15 CEDU).
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