Il licenziamento sostanzialmente motivato dall’appartenenza religiosa del dipendente pubblico viola l’art 9 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1.Le limitazioni previste al secondo paragrafo dell’articolo 9 riguardano unicamente il diritto di manifestare una religione o un credo e non il diritto di averne uno. Il diritto di avere un qualsiasi credo (religioso o meno) nel proprio intimo e di cambiare religione è assoluto e incondizionato; lo Stato non può, pertanto, dettare all’individuo ciò in cui deve credere o adottare misure volte a fargli cambiare credo in maniera coercitiva.
2. Per poter stabilire se sussiste l’ingerenza nel diritto di libertà religiosa contestata allo Stato, la Corte, nell’esercizio del suo potere di controllo, deve valutare l’intero fascicolo e, se necessario, esaminare i fatti di causa e la successione degli eventi nella loro globalità, piuttosto che come incidenti separati e distinti. Solo in tal modo è possibile stabilire se la vera ragione per la quale è stata adottata una misura come il licenziamento sia l’appartenenza religiosa del dipendente.
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