Istigazione all’uso della violenza, all’ostilità e all’odio tramite il dibattito politico. Illegittima limitazione della libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
La condanna penale del ricorrente, membro di un partito di opposizione, per aver diffuso un volantino che conteneva critiche a talune misure promosse dalle autorità turche, viola l’art. 10 CEDU. Sebbene nel volantino vi fossero riferimenti a una “guerra speciale” condotta nel Paese contro il popolo curdo e nonostante i cittadini fossero invitati ad “opporsi” alla situazione, tali affermazioni, se contestualizzate, non si traducevano nell'istigazione alla violenza, all’ostilità o all’odio. Vista l’importanza di garantire la libertà di espressione di differenti parti politiche, la condanna del ricorrente risulta sproporzionata rispetto all’obiettivo di prevenire disordini perseguito dalle autorità turche e, dunque, non necessaria in una società democratica.
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