Limitazioni arbitrarie alla libertà di espressione attraverso la censura giornalistica. Libertà di espressione delle organizzazioni eversive.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. La custodia cautelare di un giornalista investigativo, disposta in considerazione delle opinioni da lui espresse e nonostante l’assenza di sufficienti elementi probatori utili a fondare le accuse, costituisce un’ingerenza nel suo diritto alla libertà d’espressione sproporzionata al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 10, par. 2 CEDU e non necessaria in una società democratica. La Corte riscontra, infatti, che la misura ha sortito l’effetto di dissuadere il ricorrente dall’esprimere la propria opinione rispetto a questioni di pubblico interesse e ha contribuito a definire un clima di censura tra giornalisti investigativi.
2. Laddove la manifestazione delle proprie opinioni non costituisce istigazione alla violenza, gli Stati contraenti non possono limitare il diritto della collettività ad essere informata, a prescindere dalla sussistenza delle esigenze di cui all'art. 10, par. 2 CEDU, ossia della necessità di proteggere l’integrità territoriale o la sicurezza nazionale, di difendere l’ordine e di prevenire i reati. Nel rispetto di tale condizione, dovrà essere consentito anche alle organizzazioni eversive di partecipare al dibattito politico e di esprimere liberamente il proprio pensiero.
(Il caso in esame origina dal ricorso presentato da un giornalista investigativo accusato dalle autorità turche di aver preso parte alla produzione di due libri, tacciati, tra l’altro, di diffondere propaganda a favore dell'organizzazione terroristica Ergenekon).
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