Ebrahimian c. Francia, N. 64846/11, Corte EDU (Quinta Sezione), 26 novembre 2015
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Abstract
Il mancato rinnovo del contratto di lavoro, quale misura disciplinare per il reiterato rifiuto del dipendente pubblico di togliere il velo islamico sul luogo di lavoro, non viola l’art. 9 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. Lo Stato svolge un ruolo essenziale di organizzatore neutrale e imparziale dell'esercizio di varie religioni, culti e credenze, pace religiosa e tolleranza in una società democratica. Nel rapporto tra Stato e religioni, su cui possono ragionevolmente sorgere profonde divergenze in una società democratica, particolare importanza deve essere attribuita al ruolo del decisore nazionale, che ha un ampio margine di discrezionalità.
2. Esigenze di tutela dei diritti e libertà altrui, dell’ordine e della sicurezza pubblica sono finalità che legittimamente possono giustificare la limitazione della libertà di manifestazione religiosa, tutelata dall’art.9 della CEDU, in particolar modo quando si tratta di servizi pubblici.
La neutralità dei servizi pubblici è, infatti, necessaria per garantire le libertà altrui e difendere il principio di laicità dello Stato. In particolare, lo status di dipendente pubblico, quale rappresentante dello Stato impegnato nel rendere un servizio pubblico, gli impone una neutralità religiosa nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di garantire la parità di trattamento rispetto agli utilizzatori del servizio. Pertanto, l'interferenza con la libertà di manifestazione della religione del dipendente pubblico persegue uno scopo legittimo ed è necessaria in una società democratica. Di conseguenza non viola l'art. 9 CEDU.