Legislazione che impone una elevata soglia elettorale alle elezioni nazionali per la rappresentanza dei partiti politici in Parlamento.
Riferimenti normativi
Art. 3 Prot. No. 1 CEDU
Massima
1. L’espressione dell’opinione pubblica non è concepibile senza il contributo di una pluralità di partiti politici che rappresentino le diverse correnti di pensiero che attraversano la popolazione di un paese.
2. Occorre che ai partiti politici regionali sia consentito di esistere e di candidarsi alle elezioni, almeno a livello regionale.
3. L’articolo 3 del protocollo n. 1 non impone in linea di principio l’obbligo di adottare un sistema elettorale che garantisca rappresentanza parlamentare ai partiti politici aventi una base elettorale essenzialmente regionale, a prescindere dai voti espressi in altre aree del paese. Tuttavia, potrebbe risultare problematica ai sensi della Convenzione una legislazione elettorale nazionale che tenda a privare tali partiti di rappresentanza parlamentare.
(Nel caso di specie, la Grande Camera ha stabilito che l’imposizione di una soglia elettorale del 10% alle elezioni parlamentari in Turchia non avesse ecceduto l’ampio margine di apprezzamento di cui gli Stati Contraenti godono in relazione all’articolo 3 del protocollo n. 1 CEDU).
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