L’imposizione dell’obbligo di pagare le tasse scolastiche giustificata solo dallo status di immigrato realizza una differenza di trattamento discriminatoria e lesiva del diritto all’istruzione come tutelato dalla CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. No. 1 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
Sebbene gli Stati contraenti godano di un ampio margine di discrezionalità in relazione alle misure da adottare in ambito economico e sociale, devono sussistere motivazioni importanti affinché una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità possa essere considerata conforme al dettato della CEDU. In particolare, poiché l’istruzione, a differenza di altri servizi pubblici, è un diritto che gode di diretta tutela da parte della CEDU ed è un diritto fondamentale ai fini della realizzazione di una società pluralista e democratica, una differenza di trattamento in questo settore impone un controllo ancora più attento da parte della Corte EDU. Pertanto, l’obbligo di pagare le tasse scolastiche, imposto allo studente esclusivamente in ragione del suo status di immigrato, rappresenta un trattamento discriminatorio, lesivo del combinato disposto dell’art. 14 CEDU e dell’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.
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