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Cumhuriyet Halk Partisi c. Turchia, N. 19920/13, Corte EDU (Seconda Sezione), 26 aprile 2016

Data
26/04/2016
Tipologia Sentenza
Numerazione 19920/13

Abstract

Confisca dei beni di partiti politici di opposizione. Controllo sulle spese dei partiti politici.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU

Massima

In considerazione dell’importante ruolo svolto dai partiti politici all’interno delle società democratiche, qualsiasi disposizione legislativa che possa avere l’effetto di interferire con la loro libertà di associazione, come quelle che regolano l’ispezione delle loro spese, deve essere formulata in modo tale da fornire un’indicazione ragionevole e inequivocabile rispetto all’interpretazione e applicazione di queste disposizioni.

(Nel caso di specie, la Corte costituzionale turca ha disposto la confisca di una parte consistente dei beni del principale partito politico turco di opposizione).

Note

La Corte europea ha stabilito all’unanimità che, nel caso di specie, le decisioni adottate dalla Corte costituzionale turca violano il diritto alla libertà di associazione del partito ricorrente ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione.