Rifiuto di registrare come partito politico un’associazione esplicitamente legata ad uno specifico gruppo etnico o religioso. Competizione elettorale tra partiti politici fondati sull’appartenenza etnica o religiosa.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Il rifiuto di registrare un partito politico la cui denominazione evochi la promozione degli interessi di uno specifico gruppo etnico è legittimo, laddove sarebbe pericoloso favorire una competizione elettorale tra partiti fondati sull’appartenenza etnica o religiosa.
2. La capacità di un’associazione di nominare propri candidati alle elezioni può subire limitazioni, per effetto della significativa discrezionalità statale nello stabilire i criteri per la partecipazione alle elezioni, a seconda dei fattori storici e politici che caratterizzano ciascuno Stato.
(Nel caso di specie, la Corte ha all'unanimità dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal leader di un movimento pubblico al quale era stata negata la registrazione come partito politico a causa dei suoi legami con un determinato gruppo etnico).
Note
Per la decisione di un caso simile a quello in esame, si rinvia alla pronuncia Gorzelik and Others v. Poland della Grande Camera.
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