Violazione dei diritti di un partito politico. Scioglimento di fatto di un partito politico di estrema destra. Diritto ad un rimedio effettivo.
Riferimenti normativi
Art. 13 CEDU
Art. 3 Prot. No. 1 CEDU
Massima
Il ricorso presentato da un partito politico che sostenga di essere stato stigmatizzato come partito incostituzionale e di estrema destra e che ciò sia sfociato, di fatto, nel suo scioglimento risulta manifestamente infondato qualora il ricorrente avesse a disposizione a livello nazionale rimedi sufficienti per far valere in modo efficace l’essenza dei propri diritti e libertà protetti ai sensi della Convenzione.
(Nel caso di specie, la Corte ha all’unanimità ritenuto inammissibile il ricorso presentato da un partito politico di estrema destra che lamentava una vasta serie di violazioni dei propri diritti, ivi compreso il licenziamento dei propri membri da impieghi nel settore pubblico, l’impossibilità per il partito di aprire conti bancari e il divieto per i suoi candidati di partecipare alle elezioni).
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