Normative discriminanti pubblicazioni di origine straniera. Diffusione di propaganda separatista e istigazione all’uso della violenza attraverso la pubblicazione di libri. Illegittima limitazione della libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. Il divieto di circolazione, distribuzione e vendita in Francia di un libro relativo alla cultura basca pubblicato dall’associazione ricorrente è illegittimo, in quanto integra un’ingiustificata ingerenza nel diritto alla libertà d’espressione, da intendersi anche come libertà di pubblicare scritti. La Corte evidenzia che i contenuti del libro, tacciato di promuovere idee separatiste e di incitare alla violenza, non giustificavano una misura tanto grave. Per questa ragione, il divieto imposto dalle autorità francesi risulta sproporzionato rispetto al legittimo proposito di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico e non può dirsi necessario in una società democratica ex art. 10 CEDU.
2. I divieti amministrativi relativi alla diffusione di pubblicazioni di origine straniera o di scritti in una lingua straniera non sono inevitabilmente incompatibili con la Convenzione. Tuttavia, è necessario assicurare un controllo rigoroso sulla portata delle limitazioni e un efficace sindacato giurisdizionale. Al contrario, le normative che discriminano le pubblicazioni straniere e non forniscono garanzie contro eventuali abusi sono in conflitto con la formulazione dell'articolo 10, par. 1 CEDU, secondo cui la libertà d’espressione deve essere garantita "senza limiti di frontiera". (Nel caso di specie, la Corte prende in esame la sezione 14 della legge francese del 29 luglio 1881, che autorizza divieti e sequestri di pubblicazioni di origine straniera per motivi di ordine pubblico. La Corte ha riscontrato che la normativa non specifica le circostanze in cui i divieti possono essere imposti e che le procedure di controllo giurisdizionale previste forniscono garanzie insufficienti contro possibili abusi).
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