Libertà di coscienza e impossibilità di svolgere un servizio alternativo alla leva militare in Turchia.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 6 CEDU
Art. 3 CEDU
Massima
L'impossibilità di svolgere il servizio civile alternativo alla leva militare viola l’Art. 9 CEDU.
In particolare, il non avere altra scelta che rifiutare di arruolarsi nell'esercito rappresenta una “morte civile”, a causa delle sentenze di condanna a cui sono sottoposti gli obiettori di coscienza per il resto della loro vita.
(Il sig. Buldu e gli altri ricorrenti erano testimoni di Geova, che si opponevano alla leva militare per motivi religiosi)
Note
La Corte riscontra una violazione dell’Art. 6 CEDU, poiché il ricorrente è stato giudicato da una Corte composta solo da giudici militari.
Inoltre, la spirale di condanne penali subite e la loro natura cumulativa hanno avuto l’effetto di reprimere la personalità intellettuale della persona interessata. Ciò è sufficientemente grave da conferire al trattamento un carattere disumano e degradante. La Corte ritiene violato l’Art. 3 CEDU.
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