Rifiuto di prestare servizio militare ed esclusione dalla professione di dottore commercialista.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. È illegittima l’esclusione dalla professione di dottore commercialista a causa della precedente condanna penale, emessa a seguito del rifiuto di prestare il servizio militare, non essendo stato possibile svolgere un servizio alternativo.
2. Qualora la pena detentiva sia già stata espiata, l’ulteriore limitazione professionale risulta discriminatoria e sproporzionata e ammonta ad una violazione dell’Art. 14 CEDU in congiunzione con l’Art. 9 CEDU.
(Il signor Thlimmenos si era rifiutato di arruolarsi e, nello specifico, di indossare una divisa militare, per motivi religiosi, essendo un Testimone di Geova e pacifista).
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