Art. 9 CEDU e obiezione di coscienza alla leva militare in Armenia. Assenza del servizio civile alternativo e violazione dell’Art. 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 4 CEDU
Massima
1. Anche se l’Articolo 9 CEDU non menziona espressamente il diritto all’obiezione di coscienza, la Corte considera che un conflitto grave e insormontabile tra il dovere di servire nell’esercito e la coscienza individuale, un credo religioso profondo e sincero, o la presenza di altre convinzioni di sufficiente cogenza, serietà, coerenza e importanza rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 9 CEDU.
2. Non prevedere la possibilità di svolgere un servizio civile alternativo alla leva militare viola l’Art. 9 CEDU.
(È illegittima la condanna del ricorrente, cittadino armeno e testimone di Geova, il quale - dichiaratosi obiettore di coscienza e resosi disponibile a svolgere il servizio civile alternativo - si sia rifiutato di servire l’esercito).
Note
La sentenza conferma Bayatyan v. Armenia, No. 37334/08, ECtHR (Grand Chamber), 7 July 2011.
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