Art. 9 CEDU e obiezione di coscienza alla leva militare in Armenia. Assenza del servizio civile alternativo e violazione dell’Art. 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 4 CEDU
Massima
1. L’obiezione di coscienza non è espressamente prevista dalla Convenzione. Il ruolo della Corte EDU è quello di proteggere i diritti umani già esistenti nella Convenzione, non di creare nuovi diritti.
2. Anche se l'approccio evolutivo alla Convenzione (living instrument) consente alla Corte di ampliare i diritti protetti dalla Convenzione, ciò non dovrebbe essere consentito quando la Convenzione stessa lascia il riconoscimento di particolari diritti alla discrezione degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Note
La sentenza della Grande Camera è un leading case, che si discosta dalla precedente giurisprudenza della Commissione, secondo cui l’obiezione di coscienza al servizio militare era esclusa dall’Art. 9 CEDU e rientrava nell’ambito di applicazione dell’Art. 4 CEDU. Si v. in questo Osservatorio il caso Grandrath v. Germany, dec., No. 2299/64, ECommHR (Plenary), 12 December 1966, e le schede ad esso correlate.
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