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Opinione parzialmente dissenziente dei Giudici Ziemele, De Gaetano, Laffranque e Keller nel caso Janowiec e Altri c. Russia, Nn. 55508/07 e 29520/09, Corte EDU (Grande Camera), 21 ottobre 2013

Abstract

Diritto alla vita, divieto di tortura e obblighi procedurali di natura investigativa. Diritto alla verità e verità storica.   

Riferimenti normativi

Art. 2 CEDU
Art. 3 CEDU 

Massima

In relazione all’Art. 2 CEDU, all’Art. 3 CEDU e agli obblighi procedurali che ne scaturiscono, la definizione di “atti procedurali” data dalla Majority opinion in Janowiec and Others v. Russia è problematica. Trattasi di una definizione troppo stringente, che comprende “procedimenti civili, penali, disciplinari, ad esclusione della ricerca della verità storica”. 
Tuttavia, è difficile separare la ricerca della verità storica dallo svolgimento di procedimenti civili, penali o disciplinari; anzi, spesso l’una è condizione dell’altra. Inoltre, nel diritto internazionale, c’è una chiara tendenza verso il riconoscimento del diritto alla verità (storica), soprattutto in presenza di violazione massiccia di diritti umani basici.  

Note

Dissenting in relazione ai paragrafi 143 e ss. della Majority opinion.