Scioglimento di partiti politici separatisti baschi. Legame tra partiti politici, o altre associazioni, ed organizzazioni terroristiche.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Lo scioglimento di un partito politico o di un’altra forma di associazione è legittimo laddove sussistano dei legami con un’organizzazione terroristica.
2. Un partito politico i cui leader incitino alla violenza ovvero promuovano una politica che non rispetta la democrazia o che mira alla distruzione di quest’ultima e alla violazione dei diritti e delle libertà democratiche non può invocare la protezione da parte della Convenzione contro le sanzioni ad esso inflitte per tali motivi.
(Nel caso di specie, la Corte Suprema spagnola aveva dichiarato fuori legge un partito radicale basco reo di perseguire una strategia di “separazione tattica” attraverso il sostegno al terrorismo e in ragione delle significative affinità tra tale compagine politica e l’organizzazione terroristica ETA).
Note
Secondo la Corte, lo scioglimento dei partiti politici ricorrenti può considerarsi una misura “necessaria in una società democratica”, segnatamente nell’interesse della sicurezza pubblica, della prevenzione di disordini e della protezione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione.
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