Diritto di soggiorno nell’Unione dei cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini dell’Unione.
Riferimenti normativi
Art. 20 TFUE
Art. 7 Carta
Art. 24 Carta
Massima
1. L’art. 20 TFUE osta al diniego di permesso di soggiorno nei confronti di un cittadino di Paese terzo, genitore di un figlio minore cittadino dell’Unione, quando ciò comporti per il minore l’allontanamento dal territorio dell’Unione “globalmente inteso” o, comunque, il trasferimento in un altro Stato membro.
2. Ai fini della concessione eccezionale del permesso di soggiorno al cittadino di un Paese terzo familiare di un cittadino dell’unione deve sussistere tra i due un rapporto di dipendenza il cui accertamento deve prescindere dalla relazione del minore con l’altro genitore e deve tenere in considerazione l’esigenza di garantire la continuità della vita familiare del minore con tutti i componenti della sua famiglia.
3. Oltre al superiore interesse del minore, sancito dall’art. 24, par. 2 della Carta e al diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 7 della Carta, occorre verificare che la decisione sulla concessione del diritto di soggiorno rispetti il diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori riconosciuto all’art. 24, par. 3 della Carta.
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