Il Tribunale di Torino ha accertato il carattere discriminatorio e molesto di alcune dichiarazioni pubblicate da un noto personaggio pubblico sul proprio profilo Facebook, riferite, in termini generalizzati, alle persone musulmane, nordafricane e straniere. Il giudice ha ritenuto che le espressioni utilizzate superassero i limiti della critica politica e religiosa, poiché associavano l’appartenenza etnica, nazionale o religiosa a una condizione di inferiorità e a una generalizzata propensione alla commissione di reati. In applicazione della disciplina in materia di discriminazione, il Tribunale ha ordinato la rimozione dei post, ha liquidato il danno non patrimoniale in euro 20.000 e ha disposto la pubblicazione del dispositivo sul Corriere della Sera e sulla pagina Facebook del convenuto per sessanta giorni.
Riferimenti normativi
Art. 28 d.lgs. 150/2011
Art. 1226 c.c.
Massima
1. Integra molestia discriminatoria il comportamento consistente nella diffusione di dichiarazioni che attribuiscano agli appartenenti a una determinata etnia, nazionalità o religione, in quanto tali, una maggiore inclinazione a commettere reati o una condizione di inferiorità, quando tali dichiarazioni siano idonee a ledere la dignità delle persone interessate e a creare nei loro confronti un clima ostile, degradante od offensivo.
2. La libertà di manifestazione del pensiero, pur comprendendo anche opinioni critiche, provocatorie o sgradite, non tutela dichiarazioni che, oltrepassando la critica politica o religiosa, generalizzino caratteristiche negative riferite a un’intera categoria di persone e stabiliscano un collegamento tra appartenenza etnica, nazionale o religiosa e condotte criminali.
3. La pubblicazione di contenuti discriminatori su un profilo Facebook caratterizzato da significativa visibilità, seguita dalla ripresa da parte di organi di stampa e di altri canali social, accresce la diffusione e la capacità lesiva della condotta e può giustificare, oltre al risarcimento del danno, la rimozione dei contenuti e specifiche misure di pubblicità del provvedimento.
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