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Corte di Cassazione italiana, Sez. V Civile, N. 11437/2026, 28 aprile 2026

Data
28/04/2026
Tipologia Ordinanza
Numerazione 11437/2026

Abstract

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un contribuente che, invocando il diritto all’obiezione fiscale per la difesa non armata e per il sostegno economico alle maternità difficili anziché all’aborto, aveva versato parte dell’IRPEF dichiarata ad enti benefici ed all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, perché tale condotta è incompatibile con i doveri inderogabili di solidarietà sociale.

 

Riferimenti normativi

Art. 10 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea
Art. 2 Costituzione italiana
Art. 1, legge 8 luglio 1998, n. 230/1998 (obiezione di coscienza)

Massima

1. Le convinzioni personali con riferimento all’obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali non possono trovare spazio di tutela nell’ambito dell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di coscienza dell’individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell’interesse della collettività al quale sopraintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2 Cost., 81 Cost., 53 Cost.

2. Per la natura acausale dell’imposta quanto all’impiego della risorsa acquisita, la destinazione di una parte della somma dovuta a titolo di IRPEF ad enti – a prescindere dalla natura degli stessi e dalla loro riferibilità o meno allo Stato – che perseguono obiettivi condivisi dal contribuente consente di ritenere sussistente l’omissione, benché parziale, dell’obbligo di contribuire alla spesa pubblica, per quanto non versato a titolo di imposta dovuta, non spettando al singolo la ripartizione delle entrate e la destinazione delle stesse, alla luce dei principi di cui agli artt. 2 e 53 Cost.