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Miladze c. Georgia, N. 41585/23, Corte EDU (Quarta Sezione), 19 maggio 2026

Data
19/05/2026
Tipologia Sentenza
Numerazione 41585/23

Abstract

La legittimità e la proporzionalità della sanzione amministrativa irrogata per la pubblicazione di un video virale su TikTok, contenente insulti scurrili e a sfondo sessuale contro pubblici ufficiali, discendono dall'assenza di finalità satiriche o retoriche, configurando la condotta come una gratuita aggressione verbale che esorbita dai limiti del diritto di critica politica.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1. La libertà di espressione costituisce uno dei pilastri fondamentali di una società democratica e protegge anche le informazioni o le idee che offendono, urtano o inquietano; tuttavia, l’uso di espressioni intenzionalmente denigratorie, volgari e di natura sessualmente esplicita rivolte a pubblici ufficiali su piattaforme social ad ampia diffusione tra i giovani non gode della medesima tutela qualora l’intento principale sia l’insulto gratuito e non il dibattito di pubblico interesse.

2. Non sussiste violazione dell’art. 10 della CEDU qualora le autorità giudiziarie interne abbiano operato un accurato e calibrato bilanciamento tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero e la tutela della dignità e reputazione dei funzionari pubblici, applicando una sanzione pecuniaria minima, proporzionata e priva di effetti censori o limitativi della successiva diffusione del messaggio politico di base.