Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Commissione europea c. Ungheria, Causa C-769/22, CGUE (Seduta plenaria), 21 aprile 2026

Abstract

La CGUE ha accertato la violazione autonoma dell'art. 2 TUE ad opera dell’Ungheria, qualificando il pluralismo non come principio programmatico, bensì come parametro di legittimità giustiziabile. Le normative nazionali strutturalmente discriminatorie nei confronti delle minoranze, ancorché formalmente giustificate da finalità di protezione dell'infanzia, ledono l’identità pluralista dell'Unione, aprendo alla sindacabilità giurisdizionale delle derive illiberali degli Stati membri.

Riferimenti normativi

Art. 2 TUE
Art. 16 TFUE
Artt. 11 e 21 Carta
Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati UE 679/2016

Massima

1. Viola gli artt. 2 TUE, 3 § 2 Dir. 2000/31/CE sul commercio elettronico, 16 e 19 Dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, 56 TFUE, 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato Membro che vieta a minori e non di accedere a contenuti che promuovono o presentano l’omosessualità, la transessualità e le differenze tra identità personale e sesso assegnato alla nascita.

2. Nel prevedere il divieto che i minori accedano a pubblicità che promuovono o presentano la deviazione dall’identità di genere corrispondente a quella assegnata alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, l’Ungheria ha violato l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, gli articoli 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3. (Fatto) Nell’imporre ai fornitori di servizi di media l’obbligo di classificare nella categoria V e limitare la diffusione tutti i programmi il cui elemento definitorio sia la promozione o la presentazione della deviazione dall’identità di genere corrispondente a quella assegnata alla nascita, del cambiamento di sesso o dell’omosessualità, nell’escludere tale tipo di programmi dalla classificazione come comunicazione di interesse pubblico o pubblicità a fini sociali,  nell’imporre al Consiglio per i media (Médiatanács) l’obbligo di chiedere allo Stato che lo stesso adotti misure e azioni efficaci per porre fine alle violazioni riscontrate dal Consiglio per i media, nel prevedere il divieto che le professioni relative alla cultura sessuale, alla vita sessuale, all’orientamento sessuale e allo sviluppo sessuale possano mirare a promuovere la deviazione dall’identità di genere corrispondente a quella assegnata alla nascita, il cambiamento di sesso o l’omosessualità, l’Ungheria ha violato gli artt. 6 bis, § 1, della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, 16 e 19 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, 56 del TFUE e 1, 7, 11 e 21 CDFUE.