La Corte Suprema finlandese ha confermato la responsabilità penale di un’esponente politica e del legale rappresentante di un ente confessionale per il reato di incitamento all’odio
Riferimenti normativi
Artt. 1, comma 2, 6, 11 e 12(1) della Costituzione finlandese
Art. 10 CEDU
Massima
1. Costituisce reato di incitamento all'odio contro un gruppo sociale la pubblicazione e il mantenimento online di affermazioni che definiscono l'omosessualità come un "disturbo dello sviluppo psicosessuale", una "aberrazione" o una "deviazione" patologica. Tali espressioni superano il limite della critica legittima o della dissertazione teologica poiché negano la dignità intrinseca degli individui in base al loro orientamento sessuale, etichettandoli come inferiori o malati.
2. Il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di religione, garantiti dalla Costituzione finlandese e dalla CEDU, non protegge discorsi che presentano un intero gruppo sociale in modo degradante o spregiativo. La tutela della dignità umana e il principio di non discriminazione prevalgono sulla libertà di manifestare convinzioni religiose quando queste ultime si traducono in affermazioni che sminuiscono l'umanità altrui.
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