Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Medmoune c. Francia, N. 55026/22, Corte EDU (Quinta Sezione), 5 febbraio 2026

Abstract

È compatibile con l’art. 2 CEDU la disciplina nazionale che prevede la possibilità di disapplicare le disposizioni anticipate di trattamento per il mantenimento in vita mediante supporto artificiale, laddove risultino manifestamente inappropriate rispetto alla condizione clinica del paziente riscontrata dal medico.

Riferimenti normativi

Art. 2 CEDU

Art. 8 CEDU

Massima

1. L’ordinamento giuridico francese non viola la Convenzione Europea e risulta compatibile con i requisiti previsti dall’art. 2 CEDU allorquando prevede, ai sensi dell’art. L. 1111-11 del Codice di Sanità Pubblica, la possibilità di disapplicare le disposizioni anticipate di trattamento, preventivamente e validamente redatte dal paziente per poter essere mantenuto in vita mediante supporti vitali artificiali pure in stato di incoscienza sopravvenuta, quanto risultino considerate manifestamente inappropriate alla condizione clinica attuale dal medico o non conformi al caso specifico, previa valutazione e decisione collegiale, motivata e notificata a tutore o familiari.

2. Le disposizioni anticipate di trattamento occupano un ruolo centrale nel sistema giuridico per la tutela del diritto all’autodeterminazione nelle cure; cionondimeno, l’art. 2 CEDU non impone di attribuire rilevanza vincolante in senso assoluto alle determinazioni predette, atteso il margine di apprezzamento attribuito agli Stati Membri, mentre obbliga a tutelare la dignità umana, al fine di evitare situazioni di irragionevole ostinazione, specie in condizioni incompatibili o differenti da quelle previste dal paziente.