La mancata istituzione o operatività di una Corte costituzionale, che impedisce a un imputato di sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma penale applicata nel proprio procedimento, viola il diritto a un equo processo e il diritto di adire organi giurisdizionali competenti per la tutela dei diritti fondamentali.
Riferimenti normativi
Art. 7(1)(a) Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (CADUP) Art. 14(1) Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (CIDCP)
Massima
1. L’assenza di un organo giurisdizionale competente a conoscere delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi applicabili in un procedimento penale costituisce un impedimento all’accesso alla giustizia e integra violazione del diritto a un equo processo, nella sua dimensione di diritto ad adire organi nazionali competenti per la tutela dei diritti fondamentali.
2. Il diritto a che la propria causa sia esaminata da un tribunale competente, indipendente e imparziale comprende la possibilità effettiva di contestare la conformità costituzionale della disposizione penale applicata quando da essa dipenda la restrizione della libertà personale.
3. La ratifica degli strumenti internazionali in materia di diritti umani comporta l’assunzione volontaria di obblighi giuridici vincolanti; lo Stato non può invocare il principio di sovranità per sottrarsi al controllo giurisdizionale della Corte africana nei casi concernenti diritti garantiti dagli strumenti ratificati.
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