X c. Italia, N. 42247/23, Corte EDU (Prima Sezione), 9 ottobre 2025
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Abstract
L’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita di un minore, nato in Italia da PMA all’estero, nella parte in cui incide sulla madre intenzionale, non integra una violazione dell’art. 8 CEDU, considerata la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
Art. 9 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
Massima
1. La decisione del genitore sociale di non ricorrere all'adozione in casi particolari di cui all’art. 44 l.n. 184/1983, in un ordinamento giuridico che non ascrive automaticamente lo status ma che consente alla madre intenzionale di richiederla per un bambino nato grazie alla procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero, rende instabile lo status giuridico del bambino. Tale instabilità non è prodotta dalla rettificazione anagrafica di cui all’art. 95 d.p.r. 396/2000 a distanza di cinque anni dalla trascrizione.
2. L’interesse preminente del minore al riconoscimento del legame di filiazione tra il minore e la madre intenzionale non può essere dedotto quale declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 CEDU, e conseguentemente non è possibile imporre agli Stati di trascrivere l'atto di nascita straniero che designa la madre intenzionale come madre legale. A seconda delle circostanze di ciascun caso, anche altre modalità possono servire a tutelare adeguatamente l’interesse superiore del minore, tra cui l'adozione che produce effetti della stessa natura della trascrizione dell'atto di nascita straniero.
3. Due donne, dopo sei anni di convivenza e la costituzione di un’unione civile, hanno compiuto il proprio progetto parentale ricorrendo insieme alla PMA in Spagna, all’esito della quale è nato un figlio nel 2018 in Italia. Entrambe le madri sono state registrate dall’ufficiale di stato civile e per questo il PM ha esperito azione di rettificazione ex art. 95 d.p.r. 396/200. I giudici italiani hanno accolto la richiesta di rettificazione, atteso che non risultava ammessa la doppia maternità per via amministrativa e lo strumento applicabile individuato dalla giurisprudenza era l’adozione i casi particolari ex art. 44 l. 184/1983. Tale procedimento non risultava essere stato richiesto, l’atto di nascita è stato rettificato e così il minore ha proposto ricorso alla CEDU lamentando la lesione del diritto alla vita privata e familiare, consistita nella perdita del legame di filiazione con la madre intenzionale dopo cinque anni dalla nascita.
