Riconoscimento degli status familiari all’interno dell’Unione e matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Riferimenti normativi
Art. 20 TFUE
Art. 21 TFUE
Art. 7 Carta
Art. 21 Carta
Massima
1. La cittadinanza dell’Unione rappresenta lo status fondamentale dei cittadini dell’Unione e tra i diritti che discendono dal possesso di tale status, è compreso anche il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro di cui si possiede la cittadinanza.
2. Le norme relative al matrimonio rientrano nella competenza degli Stati membri e il diritto dell’Unione non può pregiudicarne l’esercizio. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del TFUE relative alla libertà di ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, riconoscendo, a tal fine, lo status stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest’ultimo.
3. Gli artt. 20 e 21 TFUE letti in combinato con gli artt. 7 e 21 della Carta ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto nazionale non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio legalmente contratto da parte di due cittadini durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato e consolidato una vita familiare.
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