L’arresto e la successiva condanna amministrativa di un seguace della dottrina Nurista dell’Islam per aver partecipato a un incontro religioso non autorizzato in locali privati, costituiscono una violazione dell’art. 9 CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione).
1. Il potere degli Stati di imporre la registrazione delle confessioni religiose non implica la facoltà di sanzionare un singolo individuo per aver pregato o manifestato la propria fede religiosa in privato, anche se l'organizzazione religiosa a cui appartiene non è registrata.
2. La privazione della libertà di un individuo, anche se di breve durata nell'ambito di un procedimento per infrazione amministrativa, viola l’art. 5, par. 1, CEDU quando è arbitraria, in quanto non è supportata da una giustificazione legale esplicita sulla necessità della misura e non viene adeguatamente registrata dalle autorità. Tale arbitrarietà si aggrava in un contesto di violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU qualora le decisioni dei tribunali interni si basino esclusivamente sulle accuse delle autorità senza adempiere all'obbligo di motivazione, omettendo di valutare e rispondere agli argomenti specifici della difesa circa il ruolo dell'accusato e i fatti contestati, compromettendo così la struttura di un giusto processo.
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