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Corte di Cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 28/2025, 2 gennaio 2025

Data
02/01/2025
Tipologia Ordinanza
Numerazione 28/2025
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Abstract

Il legame solidaristico derivante da una pregressa unione di fatto ha rilievo giuridico, giustificando la prosecuzione di doveri morali e sociali tra gli ex conviventi anche dopo la fine della convivenza.

Riferimenti normativi

Art. 2 Costituzione italiana
Art. 29 Costituzione italiana
Art. 2 CEDU
Art. 8 CEDU

 

Massima

1. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l’affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia.Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell’art. 2, e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non soltanto nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza.

2. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l’affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia.