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Corte di Cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 28/2025, 2 gennaio 2025

Data
02/01/2025
Tipologia Ordinanza
Numerazione 28/2025
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Abstract

Il legame solidaristico derivante da una pregressa unione di fatto ha rilievo giuridico, giustificando la prosecuzione di doveri morali e sociali tra gli ex conviventi anche dopo la fine della convivenza.

Riferimenti normativi

Art. 2 Costituzione italiana
Art. 29 Costituzione italiana
Art. 2 CEDU
Art. 8 CEDU

 

Massima

1. Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell’art. 2, e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non soltanto nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza.

2. Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, stante l’affermazione, progressivamente sempre più estesa, di una concezione pluralistica della famiglia.