Gestazione per altri e mancata trascrizione dell’atto di nascita estero. Rapporto di filiazione, genitorialità biologica e genitorialità intenzionale. Necessità di un effettivo e rapido riconoscimento della filiazione biologica. Violazione dell’art. 8 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
(1) Il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione tra il minore nato grazie a GPA e il genitore sociale o di intenzione rientra nel margine di apprezzamento statale, sebbene la totale assenza di riconoscimento di tale legame sia da ritenersi sproporzionata (nel caso di GPA, l’ordinamento italiano prevede la possibilità di ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari).
(2) Il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione tra il minore nato da GPA e il genitore biologico è escluso dal margine di apprezzamento statale e risulta lesivo dell’art. 8 CEDU.
(3) Il preminente interesse del minore a stabilire in maniera certa la genitorialità biologica deve essere tutelato attraverso una procedura di riconoscimento rapida, effettiva e spoglia di eccessivi formalismi.
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