Detenzione amministrativa in isolamento parziale in un centro per i rimpatri per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale. Verifica della legittimità della detenzione. Condizioni di detenzione. Mancata violazione degli artt. 5 e 3 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Art. 5 CEDU
Massima
1. La presentazione di una domanda di asilo non rende la detenzione amministrativa in un centro per rimpatri incompatibile con l’art. 5, para. 1, lett. f) CEDU. Quello che conta è che le autorità nazionali perseguano diligentemente l’obiettivo di allontanamento del richiedente, considerando anche eventuali rischi di maltrattamento connessi all’espulsione. Ciò è tanto più vero nel caso in cui il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale.
2. La detenzione amministrativa per un periodo di trentuno mesi non è di durata sproporzionata rispetto all’obiettivo del rimpatrio. Ciò specialmente nel caso di procedimenti particolarmente complessi e quando la misura è giustificata dall’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
3. La detenzione amministrativa in isolamento parziale non costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU quando è disposta nei confronti di un soggetto radicalizzato, che intrattiene contatti con organizzazione terroristiche e che manifesta comportamenti antisociali e di proselitismo.
(Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino algerino e richiedente asilo, era stato trattenuto in un centro di detenzione per il rimpatrio in Belgio per un periodo di trentuno mesi, di cui sei mesi trascorsi in stato di isolamento parziale. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 5 e 3 CEDU, in riferimento a molteplici aspetti. La Corte osserva che la detenzione era stata disposta dalle autorità belghe per ragioni legate principalmente alla pericolosità del ricorrente e alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale. Ritiene poi che la misura risulti conforme all’art. 5 CEDU ed evidenzia tra l’altro che i trentuno mesi di detenzione devono essere considerati un tempo ragionevolmente necessario a raggiungere l’obiettivo perseguito dalle autorità belghe, ossia il rimpatrio del ricorrente in Algeria. La Corte rileva inoltre che i tribunali belgi avevano effettuato un controllo sufficiente della legittimità della detenzione. Non riscontra, infine, alcun trattamento contrario all’art. 3 CEDU perpetrato ai danni del ricorrente nel corso della sua detenzione in isolamento parziale).
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