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Paun Jovanović c. Serbia, N. 41394/15, CEDU (Quarta Sezione), 7 Febbraio 2023

Abstract

Discriminazione di un avvocato per aver utilizzato una variante ufficiale della lingua serba in un procedimento penale.

Riferimenti normativi

Art. 1 del Protocollo N. 12 alla Convenzione

Massima

1.    Sebbene solo la “lingua” sia menzionata come possibile motivo di discriminazione nell’art. 1 del Protocollo N. 12 alla Convenzione, una sua variante ufficialmente riconosciuta è ugualmente e implicitamente coperta dallo stesso "status".

2.    È legittimo che uno Stato Parte della Convenzione regoli le questioni che riguardano l'uso ufficiale di una o più lingue nei procedimenti giudiziari. Tuttavia, se uno Stato riconosce due varianti della stessa lingua come ufficiali, è discriminatorio impedire a un avvocato di utilizzare una di esse per interrogare un testimone nel corso di un procedimento.

(Nel caso di specie, il ricorrente, un avvocato di origine montenegrina che utilizzava la variante “Ijekavian” della lingua serba, lamentava di aver subito una discriminazione rispetto a un avvocato che impiegava la variante “Ekavian” della stessa lingua nel corso del medesimo procedimento penale. In particolare, evidenziava che il giudice gli aveva impedito di porre domande a un testimone utilizzando la variante linguistica “Ijekavian”. Prendendo in considerazione il verbale dell'udienza, la Corte ha rilevato che il ricorrente era stato trattato in modo diverso dall’avvocato che utilizzava la variante linguistica “Ekavian”, sebbene i due avvocati si trovassero in una situazione analoga. Dal momento in cui le varianti linguistiche “Ijekavian” e “Ekavian” sono riconosciute come due varianti ufficiali della lingua serba, la Corte non ha riscontrato alcuna ragionevole giustificazione per il trattamento discriminatorio riservato al ricorrente. Di conseguenza, ha rilevato una violazione dell'art. 1 del Protocollo N. 12 alla Convenzione).