Legislazione antiterrorismo e attività individuale di propaganda religiosa
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Sebbene gli Stati abbiano il diritto, ai sensi della Convenzione, di richiedere la registrazione delle confessioni religiose in modo compatibile con gli articoli 9 e 11, sanzionare i singoli membri di un'entità religiosa non registrata per aver pregato o manifestato in altro modo il proprio credo religioso è incompatibile con la Convenzione.
Ammettere il contrario significherebbe escludere le credenze religiose minoritarie che non sono formalmente registrate presso lo Stato e, di conseguenza, significherebbe accettare che uno Stato possa imporre ciò che una persona deve credere.
2. L'esercizio del diritto alla libertà di religione o di uno dei suoi aspetti, tra cui la libertà di manifestare le proprie convinzioni e di parlarne con altri, non può essere subordinato ad alcun atto di approvazione statale o di registrazione amministrativa, a causa del rischio che lo Stato imponga ciò che una persona deve credere. Di conseguenza, sanzionare il richiedente per l'asserita mancata comunicazione alle autorità della costituzione di un gruppo religioso non era nemmeno "necessario in una società democratica".
Cookies
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy