Diritto di proprietà di beni immobili e accatastamento di un'antica sinagoga. Accatastamento a nome del pubblico erario. Possesso ininterrotto e incontrastato per oltre quattro secoli.
Riferimenti normativi
Art. 1, Prot. 1, CEDU
Massima
1. Dal punto di vista procedurale, il Gran Rabbinato è legittimo ricorrente a cui deve essere riconosciuta la capacità di agire in giudizio, in quanto rappresenta i suoi fedeli e costituisce un'istituzione religiosa risalente al periodo ottomano.
2. L'ingerenza delle autorità pubbliche nel possesso inequivocabile, ininterrotto e incontrastato da oltre quattro secoli sia del terreno che della sinagoga, beni immobili caratterizzati da un uso legato alla vita religiosa della comunità ebraica, è ingiustificato.
3. L'imprevedibile rifiuto di registrare la proprietà a nome del Rabbinato, a seguito dell'applicazione di disposizioni non pertinenti, non è compatibile con il principio di legalità e viola pertanto il diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, garantito dall'articolo 1, Protocollo 1 della Convenzione.
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