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Corte costituzionale italiana, N. 60/2023, 6 aprile 2023

Data
06/04/2023
Tipologia Sentenza
Numerazione 60/2023

Abstract

Elezioni comunali e numero massimo di mandati.

Riferimenti normativi

Art. 51, Costituzione
Art. 51, comma 2, Testo unico sugli enti locali
Art. 1, legge Regione Sardegna n. 9/2022
Art. 3, legge Regione Sardegna n. 9/2022

Massima

1. La possibilità per i sindaci dei comuni con una popolazione fino a tremila abitanti di ricoprire sino a quattro mandati consecutivi si pone in contrasto con la disciplina statale (art. 51, comma 2, del Testo unico sugli enti locali) e con l’art. 51 della Costituzione. In particolare, questa ultima disposizione, a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, esige che tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. Per questo motivo deve essere il legislatore statale, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi anche per tutti i Comuni), a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi.

2. Inoltre, viene ricordato che la previsione del numero massimo dei mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale. Tra questi si annovera, in particolare, la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. 
(Viene dichiarata costituzionalmente illegittima la normativa della Regione autonoma Sardegna che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti).