Sanzione penale inflitta a un giornalista che, nel corso di una trasmissione televisiva, aveva pronunciato espressioni discriminatorie nei confronti della comunità islamica francese. Non c’è una violazione dell’art. 10 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Art. 17 CEDU
Massima
1. L'articolo 17 della CEDU si applica solo in via eccezionale e in casi estremi. Nei casi relativi all'articolo 10 della Convenzione, dovrebbe essere utilizzato solo se è abbastanza chiaro che le espressioni contestate erano intese a deviare questa disposizione dalla sua autentica funzione, utilizzando così il diritto alla libertà di espressione per scopi manifestamente contrari ai valori della Convenzione.
2. Nel determinare se un'ingerenza delle autorità pubbliche nel diritto alla libertà di espressione sia “necessaria in una società democratica”, la Corte tiene conto di una serie di fattori. Oltre alla natura delle espressioni contestate, essa deve considerare il contesto in cui sono state fatte, e in particolare i seguenti fattori: (I) se le espressioni sono state fatte in un contesto politico o sociale teso. In tal caso, la Corte generalmente riconosce che una qualche forma di interferenza con tali dichiarazioni può essere giustificata; (II) se correttamente interpretate e apprezzate nel loro contesto immediato o più generale, possono essere interpretate come un incitamento diretto o indiretto alla violenza o come una giustificazione della violenza, dell'odio o dell'intolleranza. Nell'esaminare tale questione, la Corte è particolarmente sensibile alle affermazioni riferite a categorie di individui, che attaccano o denigrano interi gruppi, siano essi etnici, religiosi o altro; (III) la Corte tiene conto anche del modo in le espressioni sono formulate e della loro attitudine – diretta o indiretta – ad arrecare danno.
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