Condanna di un’attivista per esibizione sessuale all’interno di una chiesa cattolica al fine di denunciarne la posizione in materia di aborto. Violazione della libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Art. 9 CEDU
Massima
1. Una pena detentiva inflitta nel contesto di un dibattito politico o di interesse pubblico è compatibile con la libertà di espressione garantita dall'articolo 10 della Convenzione solo in circostanze eccezionali, in particolare quando altri diritti fondamentali sono stati gravemente compromessi, come nel caso, ad esempio, della diffusione di discorsi di odio o di incitamento alla violenza.
2. Allorquando la repressione di una condotta riguardi la nudità del petto in luogo pubblico [come manifestazione del proprio pensiero politico] la pena detentiva appare priva di fondamento con riguardo alla gravità degli effetti, alla proporzionalità ed infine alle finalità ultime da essa perseguite.
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