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Bakirdzi e E. C. c. Ungheria, Nn. 49636/14, 65678/14, Corte EDU (Prima Sezione), 10 novembre 2022

Data
10/11/2022
Tipologia Sentenza
Numerazione 49636/14, 65678/14

Abstract

Diritto a libere elezioni e minoranze nazionali.

Riferimenti normativi

Art. 3, Prot. 1 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. Gli Stati possono condizionare l'accesso alla rappresentanza parlamentare e la stessa Convenzione non richiede agli Stati di adottare soglie preferenziali nei confronti delle minoranze nazionali. Tuttavia, al momento di stabilire un quorum per i gruppi di minoranza nazionale, occorre considerare se il requisito di tale soglia renda più oneroso per un candidato di tale minoranza raccogliere i voti richiesti rispetto all’ottenimento di un seggio dalle normali liste di partito e se - a sua volta - tale soglia elettorale abbia un impatto negativo sull'opportunità degli elettori di una minoranza nazionale di partecipare al processo elettorale su un piano di parità con gli altri membri dell'elettorato.

2. Il sistema elettorale ungherese si è “abbattuto” sulle minoranze nazionali con un peso diseguale a causa del loro status di elettori di minoranza nazionale, limitando l'opportunità di tali elettori di accrescere la loro efficacia politica come gruppo e minacciando di ridurre, anziché accrescere, la diversità e la partecipazione delle minoranze al processo decisionale politico. La combinazione delle suddette restrizioni al diritto di voto dei ricorrenti, considerando il loro effetto complessivo, ha costituito una violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, in combinato disposto con l'articolo 14.
(I due ricorrenti – rispettivamente appartenenti alla comunità armena e greca – lamentavano l’assenza di una reale possibilità per una minoranza nazionale riconosciuta di ottenere un seggio in Parlamento con il sistema di quote preferenziali adottato dalla legge elettorale ungherese).