Attivista sanzionato per una manifestazione senza previa notifica. Illegittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. I diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica sono fondamentali in ogni società democratica. Essi sono fortemente interconnessi, giacché la tutela delle opinioni personali, garantita dall'art. 10 CEDU, è uno degli obiettivi della libertà di riunione, sancita dall'art. 11 CEDU.
2. Una situazione di illegalità, come quella derivante, secondo la legge rumena, dall’organizzazione di una manifestazione senza previa notifica, non giustifica di per sé un'ingerenza nel diritto alla libertà di riunione. La reazione delle autorità nazionali è limitata dai requisiti di proporzionalità e necessità ex art. 11 CEDU.
3. In caso di manifestazioni pacifiche, le autorità pubbliche devono mostrare un certo “grado di tolleranza”, per garantire la libertà di riunione sancita dall'art. 11 CEDU. Il grado di tolleranza dovrà essere definito in concreto, esaminando le circostanze del caso e, in particolare, l'entità della “perturbazione della vita ordinaria” effettivamente causata dagli eventi.
(Nel caso di specie, il ricorrente, sig. Bumbeș, si era ammanettato alla barriera di un parcheggio governativo in segno di protesta contro un progetto minerario. Le autorità nazionali hanno ritenuto che le sue azioni fossero illecite, in quanto violavano la pace pubblica, l'ordine pubblico e le norme di convivenza sociale; inoltre, il sig. Bumbeș non aveva fornito il preavviso di tre giorni richiesto dalla legge rumena per organizzare una manifestazione. Il ricorrente sosteneva che la sanzione inflittagli costituisse un’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione e alla libertà di riunione. Avendo deciso di esaminare il caso sulla base dell'art. 10 CEDU – interpretato alla luce dell'art. 11 CEDU – la Corte ha ritenuto che la limitazione della libertà di espressione del ricorrente non fosse necessaria in una società democratica, rimproverando ai giudici nazionali di non aver debitamente considerato la portata della “perturbazione alla vita ordinaria” causata dalle azioni del ricorrente. Ha riscontrato pertanto la violazione dell’art. 10 CEDU, letto alla luce dell’art. 11 CEDU).
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