Riparto di competenza tra Stato centrale ed entità federali.
Riferimenti normativi
Art. 1, com. 1, Costituzione Bosnia ed Erzegovina Art. 3, com. 5, Costituzione Bosnia ed Erzegovina Art. 6, com. 3, Costituzione Bosnia ed Erzegovina
Massima
1. La Costituzione della Bosnia ed Erzegovina pone una chiara gerarchia delle fonti normative, a cui le entità e le loro unità amministrative si devono integralmente attenere. Questo significa che gli atti legislativi adottati dalle entità federate non si devono porre in contrasto con le disposizioni costituzionali, neppure con le leggi statali, che vengono adottate in quei settori di competenza esclusiva dello Stato centrale. Inoltre, per le materie che sono passate nell’alveo della competenza statale, in seguito alla cessione da parte delle entità, non può – quale logica conseguenza – sussistere una competenza delle entità su queste, per una eventuale e successiva reintegrazione. Infatti, questi ambiti sono diventati di competenza esclusiva dello Stato e possono essere regolati solamente dall’Assemblea parlamentare della Bosnia ed Erzegovina.
(La Republika Srpska, un delle due entità federali che compongono la Bosnia ed Erzegovina, ha tentato, con una serie di atti di fonte secondaria, di modificare il riparto di competenze tra Stato ed entità, contravvenendo al dettato costituzionale).
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