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Rabczewska c. Polonia, N. 8257/13, Corte EDU (Prima Sezione),15 settembre 2022

Data
15/09/2022
Tipologia Sentenza
Numerazione 8257/13

Abstract

Art. 10 - Libertà di espressione - Mancanza di motivi sufficienti per la condanna del ricorrente per aver offeso i sentimenti religiosi altrui insultando pubblicamente la Bibbia - Dichiarazioni non equivalenti a discorsi di odio o ad aggressioni ingiuriose e non minacciose per l'ordine pubblico - Ampio margine di apprezzamento oltrepassato

Riferimenti normativi

Articolo 10 CEDU

Articolo 25  §. 2 Costituzione polacca

Articolo 53 Costituzione polacca

Massima

1. La Corte ribadisce che un gruppo religioso deve tollerare la negazione da parte di altri del proprio credo religioso e persino la propagazione da parte di altri di dottrine ostili alla propria fede, purché le dichiarazioni in questione non incitino all'odio o all'intolleranza religiosa.

2.  La richiedente non ha affermato di essere un'esperta in materia, una giornalista o una storica. Aveva risposto alla domanda del giornalista sulla sua vita privata, rivolgendosi al pubblico con un linguaggio coerente con il suo stile di comunicazione, volutamente frivolo e colorito, con l'intento di suscitare interesse.

3. In conclusione, la Corte ritiene che nel caso in esame i tribunali nazionali non abbiano valutato in modo esaustivo il contesto più ampio delle dichiarazioni della ricorrente e non abbiano attentamente bilanciato il suo diritto alla libertà di espressione con i diritti degli altri a vedere tutelati i propri sentimenti religiosi e a preservare la pace religiosa nella società. Non è stato dimostrato che l'ingerenza nel caso in esame fosse necessaria, in conformità con gli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, per garantire la pacifica coesistenza di gruppi e individui religiosi e non religiosi sotto la loro giurisdizione, assicurando un'atmosfera di tolleranza reciproca. Inoltre, la Corte ritiene che le espressioni in esame non costituissero un attacco improprio o abusivo a un oggetto di venerazione religiosa, in grado di incitare all'intolleranza religiosa o di violare lo spirito di tolleranza, che è una delle basi di una società democratica.