1. Per aversi conflitto di attribuzione tra Regione e Stato occorre, in primo luogo, che la prima lamenti non una qualsiasi lesione, ma la lesione di una propria competenza costituzionale. In secondo luogo, poi, con riguardo al rapporto fra atto (amministrativo) impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui esso è attuazione, in sede di conflitto di attribuzione non è possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati.
(Viene dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso il verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione col quale sono stati assegnati un determinato (e contestato) numero di seggi elettorali ad una circoscrizione regionale).
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