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B.H., M.W., H.P. and G.K. c. Austria, dec., n. 12774/87, Comm. EDU, 12 Ottobre 1987

Abstract

Manifestazione di idee nazionalsocialiste. Discriminazione nel sanzionare coloro che negano o minimizzano i crimini nazionalsocialisti. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione. 

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1.    Il divieto di attività che implicano la manifestazione di idee nazionalsocialiste può essere giustificato in quanto “necessario in una società democratica” ai sensi dell’art. 10, para. 2 CEDU. Ciò specialmente in considerazione degli eventi che hanno portato all’adozione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

2.    É ammissibile un diverso trattamento sanzionatorio per la minimizzazione o la negazione di crimini diversi. Ciò in considerazione della specifica esperienza storica di un paese, delle obbligazioni assunte al livello internazionale e delle peculiarità del contesto sociale di riferimento.

(Nel caso di specie, il ricorrente, membro di un’organizzazione politica di destra, è stato condannato per aver svolto attività ispirate alle idee nazionalsocialiste. Egli lamenta la violazione degli artt. 10 e 14 CEDU. Da un lato, egli sosteneva che i fatti storici dovrebbero essere discussi liberamente in una società democratica. Dall'altro, osservava che le autorità austriache non sanzionano la negazione o la minimizzazione dei crimini di guerra commessi dagli Alleati. La Commissione ha ritenuto le doglianze del ricorrente manifestamente infondate e ha rigettato il suo ricorso).